La responsabilità dell’impresa derivante da reato scatta quanto uno dei reati-presupposto sia stato commesso dal dirigente o dal sottoposto nell’interesse o vantaggio dell’azienda.
Il concetto di “interesse” richiede che la condotta realizzata dalla persona autore del reato sia orientata e idonea a far conseguire all’impresa un qualche beneficio.
La responsabilità dell’ente scatta anche se in concreto la condotta non abbia effettivamente portato all’impresa il vantaggio auspicato.
Invece, il concetto di “vantaggio” è riferito a quelle ipotesi in cui la condotta realizzata dalla persona fisica abbia effettivamente portato un guadagnato per l’impresa.
Il vantaggio non è necessariamente un incremento patrimoniale ma è sufficiente anche il solo risparmio di spesa da parte dell’ente; ad esempio, la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza o la carenza di formazione del personale sono considerati risparmi di spesa per l’azienda e, dunque, un vantaggio per la stessa.
La responsabilità dell’impresa è esclusa solo ed esclusivamente se il reato sia stato commesso interamente nell’interesse o vantaggio esclusivo proprio o di terzi.