Contenimento del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto e pubblicato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“.
Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di un protocollo di sicurezza anti-contagio: la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
Il nostro contributo
Dopo la pubblicazione dello stesso, alcuni dei nostri clienti ci hanno contattato per comprendere meglio gli aspetti operativi derivanti dai limiti inseriti nel protocollo. La presente nota si prefigge, quindi, lo scopo di fornire indicazioni derivanti dalla nostra esperienza sul campo e dal confronto con le Autorità competenti.
1. Modalità di accesso dei fornitori esterni
Punto 3 del Protocollo:
- “Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera."
In merito a tale punto si chiarisce, in caso di indisponibilità di servizi igienici da dedicare a fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno, che l’orientamento è quello di provvedere all’installazione di servizi igienici mobili dedicati.
Non è possibile derogare a quanto stabilito dall’allegato IV del D.Lgs.81/08 al punto 1.13. Servizi igienico assistenziali: in caso di indisponibilità non è possibile far accedere in stabilimento tali figure.
Si evidenzia inoltre che l’accesso ai locali in cui sono presenti i servizi igienici dovrà essere regolamentato attraverso procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Si sottolinea inoltre che permane l’onere del rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza relative alla prevenzione dei rischi interferenziali con il traffico veicolare ed eventuali ulteriori rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui i servizi igienici sono resi disponibili.
2. Spostamenti interni, riunioni, eventi e formazione
Punto 10 del Protocollo.
“Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in
modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile,
qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza,
anche per i lavoratori in smart work."
Viene dunque chiarito che sono sospese e annullate tutte le attività di formazione in aula, anche obbligatoria e che, il mancato completamento dell’aggiornamento delle formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e, quindi, per cause di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. A tal proposito, viene citato come esempio il “carrellista”, che può continuare a operate come “carrellista”.
3. Gestione di una persona sintomatica in azienda
Punto 11 del Protocollo.
“Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute."
Si precisa in merito che è fondamentale chiarire ai propri lavoratori che:
- è obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- i soggetti asintomatici se sono stati a contatto con persone malate devono avvisare in azienda e rimanere in isolamento per 40 giorni;
- il tampone non viene fatto a tutti (in quanto non è ritenuta la soluzione al problema), l’autorizzazione per il prelievo avviene da parte della Regione, e normalmente viene eseguito solo a chi ha almeno due sintomi (febbre, tosse, dispnea) da qualche giorno;
- l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente sul luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
- Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Indagine di ricostruzione
Si evidenzia che, nel caso vi fosse un dipendente con accertato contagio, l’azienda deve avvisare l’ASL di riferimento (ad es. per Alessandria il numero 0131307822) e deve cominciare tramite un’indagine interna a ricostruire i contatti avvenuti in azienda, sino a 7/10 giorni prima. Questa attività è generalmente in capo al servizio SISP “Sistema Informativo di Prevenzione Collettiva” ma viene per ora in parte demandata all’azienda conseguentemente ai pochi tecnici del servizio e all’alto numero di casi di contagio.
Piano di turnazione
Si raccomanda, al fine di assicurare una più agevole tracciabilità dei contatti del lavoratore contagiato, di assicurare un piano di turnazione (formalizzato) dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili (ad esempio limitando la presenza dei lavoratori in aree specifiche, suddividendo la permanenza in aree comuni, mense, aree ristoro in fasce temporali differenti, ecc.).