Diagnosi energetica: perché è importante il sistema di monitoraggio
Il 2023 è l’anno in cui le grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia, indipendentemente dalla loro dimensione, dovranno eseguire una diagnosi energetica. Questa dovrà essere condotta da soggetti certificati UNI CEI 11352 (ESCO) o UNI CEI 11339 (EGE), in conformità con l’aggiornamento normativo D. Lgs 73/2020, modifiche al decreto legislativo n°102 del 2014.
Tale obbligo non si applicherà per le grandi aziende che hanno adottato sistemi di gestione ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico conforme al D Lgs. 102/2014.
Il primo ciclo di diagnosi (2015)
Nel primo ciclo di diagnosi energetiche (2015) non era obbligatorio per le imprese provvedere al monitoraggio dei consumi energetici, per questo motivo la ripartizione dei consumi era effettuata prevalentemente sulla base di calcoli e stime. Il progetto del piano di misurazioni e/o monitoraggio era eseguito sulla base dei consumi attesi dei macchinari (calcoli teorici), per poi essere verificato nel secondo ciclo di diagnosi.
Tale obbligo non si applicherà per le grandi aziende che hanno adottato sistemi di gestione ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione includa un audit energetico conforme al D Lgs. 102/2014.
Il secondo ciclo di diagnosi (2019)
Per le diagnosi successive al primo ciclo, che per molte imprese coincideva con l’anno 2019, diventava obbligatorio rispettare le percentuali di copertura dei dati monitorati. In caso di mancato raggiungimento della soglia di copertura, doveva essere previsto un programma di adeguamento del piano di misurazioni e/o monitoraggio entro la terza diagnosi energetica (2023). Il redattore della seconda diagnosi era tenuto a descrivere in maniera precisa quali dovessero essere i successivi passi per raggiungere le percentuali previste dal piano di monitoraggio.
La terza diagnosi energetica (2023)
Oggi siamo nel terzo ciclo di diagnosi, che prevede l’obbligo per le aziende di provvedere all’adeguamento del progetto di monitoraggio non oltre l’inizio del 2022 (anno di riferimento della terza diagnosi). Infatti, nella diagnosi che dovrà essere eseguita nel 2023, si presenteranno i dati delle aree funzionali e delle utenze finali del 2022.
Rif. 1 – Enrico Biele et al, La Diagnosi Energetica ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. – Linee Guida e Manuale Operativo: La clusterizzazione dei siti, il rapporto di diagnosi ed il piano di monitoraggio – Figura 6 – Schematizzazione della struttura energetica aziendale pag. 38 –Agenzia Nazionale Efficienza Energetica – ENEA, Seconda edizione 09/2021
Le soglie percentuali di copertura del piano di monitoraggio sono diverse a seconda del consumo totale del sito espresso in TEP:
Rif. 2 – Enrico Biele et al, La Diagnosi Energetica ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. – Linee Guida e Manuale Operativo: La clusterizzazione dei siti, il rapporto di diagnosi ed il piano di monitoraggio – Tabella 3. Soglie percentuali di copertura dei piani di misurazione e/o monitoraggio pag. 61 –Agenzia Nazionale Efficienza Energetica – ENEA, Seconda edizione 09/2021
Le misure possono essere effettuate attraverso campagne di misura rappresentative in termini di significatività, riproducibilità e validità temporale, oppure tramite l’installazione di strumenti di misura permanenti.
L’importanza della misura
La misura dei consumi delle utenze energetiche significative e delle variabili che li influenzano è fondamentale al fine di definire gli indicatori di performance energetica e monitorare il loro andamento nel tempo per mantenere sotto controllo l’efficienza dei sistemi e prevenire guasti e problematiche. Inoltre, in questo contesto si inquadra il lavoro che ENEA sta attualmente svolgendo con le associazioni del mondo produttivo per la definizione di una reportistica condivisa, utile ad una migliore comprensione delle prestazioni energetiche del sistema produttivo nazionale.
Hai apprezzato questo articolo?