Ultimi dubbi in merito all'accesso al bonus 110%
Dedichiamo anche oggi un articolo del nostro blog a chiarire alcuni punti sul superbonus 110% che abbiamo riscontrato rappresentare una fonte di dubbio tra i nostri clienti.
In particolare approfondiamo l’accesso al bonus per abitazioni plurifamiliari, condomini e per palazzi contenenti negozi, uffici e residenze.
Unità immobiliari unifamiliari inserite in contesti plurifamiliari
Nel testo del decreto è esplicitato che “ricadono nell’agevolazione le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno”.
E’ il caso di un unico edificio abitato da differenti proprietà, in cui gli occupanti possiedono impianti distinti e utilizzano ingressi differenti per accedere alle abitazioni. In questo caso, pur con un unico edificio, anche il singolo cliente potrà accedere al bonus 110% per il suo appartamento.
Nel dettaglio le unità immobiliari presenti dovranno essere dotate di installazioni di proprietà, quali impianti per fornitura di acqua, per il gas, per l’energia elettrica e per il riscaldamento.
Inoltre dovranno possedere una completa e totale autonomia di accesso alla proprietà esclusiva, escludendo quindi androni e scale pianerottoli o ballatoi e giardini o aree scoperte.
Appartamenti all’interno di condomini
Il superbonus 110% è ammesso all’interno di un singolo appartamento in un condominio solo se il condominio intero esegue con accesso al bonus una delle opere trainanti (vedi qui di cosa si tratta).
Questo significa che il singolo condòmino con l’intenzione di cambiare le sue finestre e i suoi infissi potrà farlo, al 110%, solo se l’intero condominio svilupperà i lavori di riqualificazione energetica.
Quali lavori dovrà svolgere il condominio sulle sue parti comuni?
a) Interventi di riqualificazione energetica volte all’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
b) Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria (qui un approfondimenti in merito).
Condomini con unità non residenziali
Negozi, magazzini di impresa, uffici di un’attività non possono accedere al superbonus 110%, e questo è valido anche all’interno di un condominio in cui occupano una parte dell’immobile.
In questo caso è necessario calcolare la superficie che le unità residenziali occupano, nel decreto si parla infatti di prevalente destinazione residenziale:
- se la superficie complessiva delle unità residenziali risulta superiore al 50% della superficie totale allora anche le attività possono accedere alla detrazione 110% per le spese sulle parti comuni;
- se la superficie abitativa invece risulta inferiore al 50% della superficie totale, allora potranno essere ammessi alla detrazione 110% solo i condòmini che detengono un appartamento.
In sostanza se l’edificio non è a prevalente destinazione residenziale e dunque ci sono più uffici e negozi che appartamenti sarà possibile ammettere all’ecobonus al 110% solo i proprietari e i detentori di unità di natura residenziale, escludendo tutti coloro che usufruiscono e pagano comunque per gli spazi comuni ma non posseggono in loco un locale di residenza.
Ricordiamo però che tali locali, uffici e negozi commerciali, accedono comunque al vecchio Ecobonus 65%.