Spazi confinati in azienda: regolamentazione e figure di riferimento
Le attività in spazio confinato rappresentano una delle branche più delicate e meritevoli di attenzione di tutto il panorama delle possibili lavorazioni. Infatti i dati statistici di infortuni in questo ambito, rispetto al complessivo e generale degli infortuni sul lavoro, riportano di un considerevole numero di eventi, spesso tragici e mortali.
Cosa ne aumenta il rischio?
Le motivazioni richiamano soprattutto condizioni operative inadeguate alla possibilità di presenza di atmosfera di rischio, incompatibile alle funzioni respiratorie dell’uomo per tossicità e/o insufficienza di ossigeno, oppure per livello di esplosività raggiunta.
Ad aumentare il livello di rischio, per possibile assenza di preventiva percezione sensoriale da parte dell’operatore, c’è la possibilità che siano proprio le attività condotte in uno spazio confinato a determinare sopraggiunte condizioni di rischio, nonostante l’inizio dei lavori fosse identificato come sicuro.
E’ il caso di fumi / polveri / vapori che si sprigionano da attrezzature in uso ma anche da sacche di gas pericolosi che si liberano successivamente, ad esempio le fasi di scavo in profondità di tunnel nel terreno.
L'importanza dell'analisi
Per tutto quanto sopra, l’analisi del progetto delle modalità dell’intervento deve esser eseguita con grande attenzione; l’esperienza e la perizia dei lavoratori, per quanto sempre importante nella buona riuscita delle attività, non è sufficiente a garantire uno svolgimento in sicurezza dei lavori.
I passaggi fondamentali per un approccio adeguato sono:
il coordinamento con attività e presenze circostanti,
l’analisi di dettaglio del contesto,
un approccio di valutazione di tutto ciò di possibile accadimento (compresa la necessità di intervento di emergenza e primo soccorso),
la conoscenza dei processi chimico / fisici e di reazione dei gas in questione.
Le leggi sul tema
Proprio per questi rischi maggiori e necessità ulteriori, la tipologia di lavori in spazio confinato non segue solo i disposti del D. Lgs 81/08, bensì anche quelli più restrittivi e specifici del DPR 177 del 14/09/2011, che impone anche qualifiche ulteriori alle imprese esecutrici e formazione supplementare ai relativi lavoratori.
Ai fini di fare chiarezza sul campo di applicabilità, talvolta oggetto di confusione ed omissioni anche per sovrapposizione dei due testi di Legge, pare qui utile specificare che il citato DPR 177 si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
Ovvero, si applica ai lavori da svolgersi in:
– ambienti sospetti d’inquinamento:
art. 66 … pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri…
art. 121 … pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere…
– ambienti confinati punto 3 allegato IV:
punto 3 allegato IV … tubazioni, canalizzazioni e i recipienti quali vasche, serbatoi e simili in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio …
L’identificazione di spazio confinato ha quindi sia implicazioni geometriche (per la difficoltà eventuale di portare soccorsi) che di rischio pericolo di morte o di infortunio grave, a causa della presenza di sostanze aerodisperse.
Nella necessità di intervento, occorre che il Committente consideri sempre, che i disposti del DPR 177/11 devono essere applicati non solo in concomitanza dei due casi, bensì nella sussistenza anche di solo una delle due condizioni.
di Emiliano Gallione
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