Sicurezza sul lavoro: il rischio microclima
A partire da questa settimana le temperature in tutta Italia saranno da bollino rosso: ha inizio il periodo dell’anno in cui il caldo inizia a farsi sentire anche negli uffici. Per alcuni lavorare senza aria condizionata diventa impossibile, per altri è insopportabile farlo con temperature troppo basse, discussioni classiche sul posto di lavoro, gestibili finché non entra in gioco la sicurezza del lavoratore.
Cosa significa microclima
Per microclima si intende il complesso dei parametri climatici dell’ambiente nel quale un individuo vive o lavora. L’interazione dell’individuo con l’ambiente termico che lo circonda può dar luogo ad una serie di effetti estremamente vari:
– aspetti di tipo percettivo (comfort/discomfort)
– aspetti di tipo prestazionale
– aspetti che coinvolgono elementi fisiologici o le stesse funzioni vitali.
La normativa
Differentemente da quanto avviene per la valutazione degli altri agenti fisici, la legge non disciplina questa materia se non con disposizioni di carattere generale. Indicazioni su procedure, indici di valutazione, valori limite o, ancora, caratteristiche degli strumenti di misura sono da ricercarsi nella normativa o in altri documenti tecnici, primo fra tutti quello edito dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.
Tali documenti, convenzionalmente, distinguono gli ambienti “moderati” da quelli “severi” secondo il seguente criterio:
- gli ambienti “moderati” sono ambienti nei quali gli scambi termici fra soggetto e ambiente consentono il raggiungimento di condizioni prossime all’equilibrio termico, ovvero di comfort;
- gli ambienti “severi” sono, al contrario, quelli in cui le condizioni ambientali sono tali da determinare nel soggetto esposto uno squilibrio termico tale da poter rappresentare un fattore di rischio per la sua salute.
Il D.lgs 81/08
Il D.Lgs. 81/2008 contiene invece disposizioni in merito al microclima in due parti chiaramente distinte:
- nell’Allegato IV punto 1.9 il microclima viene considerato come requisito di salute e sicurezza;
- nel Titolo VIII il microclima viene invece considerato come uno degli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Gli obblighi del Datore di Lavoro
Si sottolinea a questo proposito il principio affermato in generale all’art. 28, e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art. 181, che obbliga il Datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluso anche quello dovuto all’esposizione a microclima.
Inoltre, in relazione a tutti i rischi esiste l’obbligo sanzionabile alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzarli, microclima compreso.
La valutazione
Risulta pertanto essenziale acquisire tutte le informazioni atte a fornire un quadro completo relativamente alle postazioni di lavoro occupate, ai tempi di permanenza nelle stesse, all’eventuale presenza di vincoli posti dall’attività lavorativa, relativamente alle condizioni termoigrometriche ambientali, all’abbigliamento e/o all’attività metabolica del soggetto.
Si differenzia dunque fra due tipologie di ambienti termici:
- ambienti termicamente moderabili: ambienti nei quali non esistono vincoli in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort;
- ambienti termicamente vincolati: ambienti nei quali esistono vincoli, in primo luogo sulla temperatura e sulle altre quantità ambientali, ma anche sull’attività metabolica e sul vestiario, in grado di pregiudicare il raggiungimento di condizioni di comfort.Tali ambienti vincolati devono essere valutati in un’ottica di tutela della salute e sono disciplinati dal Titolo VIII del D.lgs. 81/08, e precisamente dal capo I, articoli 180 – 186.
COSA POSSIAMO FARE PER VOI?
3i group è in grado di fornire al cliente il servizio di valutazione in tutte le fasi della sequenza operativa, con l’attenzione e il metodo coerenti con la normativa vigente.
- Valutazione dell’ambiente di lavoro
- Eventuali misure tecniche
- Identificazione delle misure di prevenzione
Vi ricordiamo la necessità di svolgimento delle valutazioni nel periodo di temperature oltre la media stagionale (luglio e agosto).