Scale Centinate o Linea Vita: tra obblighi di legge e sicurezza reale
Le scale centinate sono ancora a norma?
Nonostante alcuni allarmismi diffusi da consulenti, auditor e commerciali in linee vita, le scale verticali centinate, ovvero quelle con la gabbia di sicurezza, sono ancora conformi alle leggi vigenti in Italia in tema di sicurezza sul lavoro.
Solo per casi particolari, per esempio quelle che diano accesso a coperture di edifici, tralicci etc.., alcune regioni e province autonome (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Campania) hanno legiferato in merito all’obbligo di installare linee vita in caso di nuove costruzioni e manutenzioni straordinarie alle coperture.
Non esiste pertanto ad oggi nessun obbligo legale di adeguamento o smantellamento delle scale centinate esistenti in ambienti di lavoro.
E in termini di sicurezza?
Se però si vuole parlare di sicurezza e non di cogenza legale allora si aprono altri orizzonti.
Le centine metalliche sono economiche da realizzare e non comportano l’impiego di DPI anticaduta di 3° categoria, con ovvi vantaggi anche in merito a costi e tempi di addestramento del personale.
Sono state per anni imposte per legge (già dal DPR 547/55) e sono generalmente ben accettate dai lavoratori perché forniscono un appoggio riposante e una sensazione di protezione.
La sensazione però non è sempre razionalmente e realmente fondata.
E’ verosimile che se la gabbia è realizzata in modo solido e con le dimensioni previste per legge (massima altezza del tratto, diametro della centina etc…), in caso di caduta, la stessa riesca a trattenere il lavoratore.
E' altrettanto verosimile che prima di rimanere incastrato e fermarsi dopo un tratto in caduta libera, per quanto breve, lo stesso possa subire danni anche gravi per urti ripetuti contro la centina e i pioli.
Inoltre il recupero e soccorso di un ferito dentro la gabbia, che di per sé è costruita per trattenere il corpo, potrebbe essere lungo e difficile, comportando ad esempio l’imbrago in quota del ferito e la resezione della centina per estrarlo.
Il DPR 547/1955
Lo stesso DPR 547/1955 all’art 17 già recitava che “quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro”.
Spesso infatti la centina può costituire intralcio alle operazioni di salita e discesa, soprattutto per lavoratori con dimensioni antropometriche diverse, perché più alti e corpulenti rispetto a quelli del 1955.
Walking – Working Surface
Negli Stati Uniti l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) con lo standard “Walking / Working Surface” del 19 novembre 2016 ha posto le basi per la progressiva messa fuori norma delle scale centinate, ovvero ha imposto che:
– dal 19 novembre 2018 sia vietato installare nuove scale con gabbia o sostituire tratti di vecchie scale con gabbia con altre gabbie.
– entro il 20 novembre del 2036 (a 20 anni dall’emissione dello standard), ogni scala verticale di altezza superiore i 24 piedi (circa 7,30 m) abbia un sistema anticaduta di tipo guidato o sia sostituita con scale a gradini inclinati con corrimano laterali.
E comunque anche da questa parte dell’Oceano le alternative alle scale centinate esistono e garantiscono maggiore sicurezza reale.
Valutazione di sistemi intelligenti
Se c’è spazio è ovviamente preferibile sostituire le scale verticali con scale a giorno con gradini inclinati e parapetti laterali, ma se non c’è spazio e la scala deve rimanere verticale esistono sistemi anticaduta:
– verticali a cavo flessibile: dispositivi lineari in cavo di acciaio, nylon o in fune kernmantel da utilizzarsi con sistemi di ancoraggio anticaduta personale (imbracatura + cordino + assorbitore) collegati al cavo mediante dispositivi anticaduta guidati a norma UNI EN 353.2.
– verticali a rotaia rigida: dispositivi lineari costituiti da una rotaia rigida, in acciaio o in alluminio sul montante laterale o nel montante centrale da utilizzarsi con sistemi di ancoraggio anticaduta personale (imbracatura + cordino + assorbitore) collegati ad un carrellino innestato nella rotaia a norma UNI EN 353.1.
Il consiglio (non l’obbligo di legge) è quindi in generale quello, se si sta mettendo mano a sistemi di accesso in quota, di valutare anche le migliori tecniche disponibili sul mercato e non dare per scontato che ci siano solo le solite soluzioni.
di Cinzia Repetto