Il ruolo dell'Energy Manager in azienda
Sempre più aziende oggi decidono di nominare un Energy Manager per la gestione dell’Energia, poiché è sempre più importante valorizzare:
– il monitoraggio
– l’analisi
– il confronto con le baseline storiche
– il miglioramento dei KPI energetici
per ridurre i consumi ed i costi energetici ed avere piena consapevolezza della realtà energetica aziendale.
La legge 10/1991 all’art. 19 obbliga le aziende del comparto industriale con consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 tep alla nomina annuale del Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’Energia: l’Energy Manager, nominato anche su base volontaria.
Qual è la differenza tra EGE ed Energy Manager?
L’Esperto in Gestione Energia (EGE) è spesso un Energy Manager o un Consulente Energetico certificato secondo la norma UNI CEI 11339, che possiede un’attestazione di esperienza e know-how ed è una delle figure di riferimento per la realizzazione di diagnosi energetiche.
L’Energy Manager è un ruolo, che non sempre ha le caratteristiche per certificarsi, ma può avere collaboratori EGE.
Quali sono le competenze dell’Energy Manager?
Nelle grandi strutture la figura di riferimento appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di Gestione dell’Energia, come definito dalla norma ISO 50001, e si configura come una funzione dirigenziale o di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.
Non sono previsti requisiti tecnici per potere essere nominati Energy Manager.
Tuttavia, è preferibile che, nel caso di grandi aziende, l’Energy Manager conosca le norme che regolano:
- – Meccanismi per l’acquisizione di incentivi
- – Comunicazione dei risparmi energetici all’ENEA
- – Obblighi di diagnosi energetiche e/o comunicazione dei risultati del sistema di gestione ISO 50001
- – Dichiarazione Energivori
- – Comunicazioni all’Agenzia delle Dogane
- – Gestione e manutenzione degli impianti di produzione dell’Energia
Quali sono i compiti dell’Energy Manager?
I principali compiti previsti dalla legge sono:
- – Individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure, ecc. per promuovere l’uso razionale dell’energia;
- – Assicurare la predisposizione di bilanci energetici, in funzione dei parametri economici e degli usi finali di energia;
- – Predisporre i dati energetici necessari per la comunicazione all’interno dell’organizzazione;
- – Monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia
Ai compiti previsti dalla legge si aggiungono:
- – la promozione di buone pratiche,
- – la sensibilizzazione degli utenti,
- – la valutazione e la redazione di studi di fattibilità per gli interventi di efficientamento energetico,
- – il coordinamento delle richieste di incentivi.
di Marta Boschetto
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