Rischio Terrorismo: cos’è e le misure di sicurezza che il datore di lavoro deve adottare
Scenario
La pandemia in corso oltre ad aver inciso in modo rilevante dal punto di vista sociale ha ovviamente rallentato, ma non fermato, anche il “mercato” della violenza, tra cui i sequestri a scopo di riscatto e gli attacchi a navi mercantili.
Nell’ultimo periodo, vista la lenta ripresa delle attività economiche e degli spostamenti, i “professionisti del terrore” stanno ritornando a palesarsi.
Ancora fresca è la notizia di un attacco sventato dalla Marina Militare Italiana nel golfo di Guinea e la tragica fine del nostro Ambasciatore in Congo Luca Attanasio e del Carabiniere addetto alla sua protezione Vittorio Iacovacci.
Cos’è il terrorismo?
Un insieme di azioni criminali violente premeditate a suscitare paura nella popolazione ed attuate da individui o gruppi ispirati ideologicamente, con l’obiettivo di colpirne e destabilizzarne le certezze quotidiane.
Gli atti violenti, le minacce, gli attentati e le stragi sono diventati fattori di rischio anche in ambito lavorativo, soprattutto con riferimento alle aziende e organizzazioni che si trovino ad operare in scenari critici dal punto di vista sociopolitico o comunque in luoghi dove è possibile che i lavoratori siano esposti a minacce di natura criminosa.
L’impatto di un evento terroristico o criminoso (potenziale o avvenuto) sul lavoratore si esplica a livello fisico (pregiudizio della propria incolumità) e a livello psicologico (pregiudizio del proprio stato emotivo).
Il terrorismo (in Europa) è un tipico caso di evento HILP (High Impact Low probability).

Failed, foiled or completed attacks in 2017 per EU (Europol)
La necessità di valutare tutti i rischi
Doverosa premessa, il rischio terrorismo abbraccia tutte le “declinazioni della sicurezza” intesa come Security (sicurezza del bene oppure della continuità di un servizio) Safety (del lavoratore) Emergency (Gestione dello scenario di emergenza). Per questo, la valutazione dovrà includere parametri quali vulnerabilità e minaccia, oltre alla probabilità e al danno normalmente considerati.
L’obbligo di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con riferimento all’applicazione del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 231/01, riguarda non solo i rischi connessi agli aspetti produttivi, ma anche i rischi correlati a eventuali atti criminosi o eventi terroristici.
In particolare una pronuncia della Commissione per gli Interpelli – l’Interpello n. 11/2016 del 25 ottobre 2016 – ha ribadito che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi “compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo i cosiddetti ‘rischi generici aggravati’, legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.
Misure di sicurezza
Secondo quanto disposto nell’art. 2087 Codice civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.
Parametri da tenere sempre in considerazione sono:
• Valutazione della minaccia
• Travel Security
• Protezione degli operatori e dei “soft target”
3i Group offre supporto alla valutazione del rischio, divenuto ormai trasversale.
di Andrea Baraldi
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