Rendere valido il monitoraggio permanente
Uscite le linee guida di ENEA per il Monitoraggio nel settore industriale per le diagnosi energetiche ex art. 8 del d.lgs. 102/2014. Vediamo cosa dicono.
Al fine di rendere il monitoraggio obbligatorio valevole ai fini del d.lgs 102/2014 bisognerà seguire i seguenti dettami.
Individuazione dei siti.
E’ possibile anche qui ottenere una clusterizzazione dei siti in cui installare il sistema di monitoraggio. Le imprese monosito dovranno essere monitorate se i loro consumi saranno sopra i 100 TEP. Per le imprese multisito invece si potrà procedere ad una clusterizzazione secondo l’immagine qui sotto.
Esclusi quindi tutti i siti con consumo inferiore ai 100 TEP.
Cosa bisogna misurare?
La misurazione va posta, sempre seguendo l’immagine sotto, al livello C. Nel caso non sia tecnicamente possibile bisognerà misurare al livello D e sommare le misure.
Sono esclusi dalla misurazione tutti i vettori energetici il cui consumo totale incide per meno del 10%
Livello di copertura dei dati misurati
Anche qui bisogna distinguere:
- per i siti con consumi superiori ai 10.000 TEPbisognerà misurare
- 85% delle attività principali
- 50% dei servizi ausiliari
- 20% dei servizi generali
- per i siti con consumi inferiori ai 10.000 TEP si utilizzerà lo schema seguente per definire i pesi.
Termini per l’adempimento
I siti che risultano essere soggetti all’obbligo di DE nel corso dell’anno n (e che sono quindi risultati Grande Impresa per gli anni n-1 e n-2) devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare le % sopra che risulti attivo dal 01/01/n+3
Il legislatore quindi offre la possibilità alle aziende non ancora a norma di poterlo diventarlo entro il 2018.
Modalità di misurazione
Le misure potranno essere effettuate adottando le seguenti metodologie:
- Campagne di misura: la durata della campagna di misura dovrà essere scelta in modo rappresentativo (in termini di significatività, riproducibilità e validità temporale) rispetto alla tipologia di processo dell’impianto (es: impianti stagionali). La durata minima della campagna dovrà essere giustificata dal redattore della diagnosi. Occorrerà inoltre rilevare i dati di produzione relativi al periodo della campagna di misura. La campagna di misura dovrà essere effettuata durante l’anno solare precedente rispetto all’anno di obbligo della realizzazione della diagnosi energetica;
- Installazione di strumenti di misura: nel caso di installazione “permanente” di strumentazione di misura, è opportuno adottare come riferimento l’anno solare precedente rispetto all’anno d’obbligo della realizzazione della diagnosi energetica.