Registri degli esposti ad agenti cancerogeni mutageni e biologici degli infortuni
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del SINP, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni, mutageni ed agenti biologici avvenga esclusivamente per via telematica.
A questo scopo l’INAIL ha predisposto un applicativo disponibile nella sezione del proprio portale dedicata ai servizi on line, che sarà immediatamente disponibile per i titolari di posizione assicurativa.
L’utilizzo di tale applicativo consente ai datori di lavoro di assolvere l’obbligo di invio dei registri sia verso INAIL che verso le ASL territorialmente competenti con un’unica procedura.
Per i soggetti destinatari dell’obbligo non titolari di posizione assicurativa presso l’Istituto, in attesa di poter accedere all’applicativo, è consentito l’invio dei registri in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo INAIL dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo PEC della ASL territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
Sul sito INAIL sono inoltre disponibili i modelli per la compilazione dei registri.
Link alla sezione del sito INAIL dedicata ai registri di esposizione
NOVITA’ INTRODOTTE DAL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DI PREVENZIONE (SINP)
Un’ulteriore novità è rappresentata dalla comunicazione obbligatoria degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), a fini statistici e informativi, che si aggiunge all’obbligo di comunicazione per infortuni con prognosi superiore a tre giorni.
L’obbligo di comunicazione è in capo a tutti i datori di lavoro e riguarda tutti i lavoratori, siano essi subordinati, autonomi o ad essi equiparati, compresi i lavoratori assicurati presso enti diversi dall’INAIL o con polizze private.
La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dall’evento infortunistico e potrà essere inoltrata all’INAIL direttamente dal medico.
Anche per questa comunicazione è possibile avvalersi di moduli e modelli presenti sul sito dell’INAIL. In caso di malfunzionamento dei servizi telematici è necessario inoltrare la comunicazione tramite PEC.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Link alla sezione del sito INAIL dedicata alla comunicazione infortuni