INFORMATIVA
Nuovi obblighi per le aziende: la nomina del Mobility manager aziendale e la redazione del piano spostamenti casa-lavoro dei dipendenti
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 124 del 26 maggio 2021 – il decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, attuativo delle disposizioni, di cui all’articolo 229 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n.77, per l’istituzione della figura del “Mobility manager aziendale“.
Il decreto definisce la figura del Mobility manager aziendale quale:
– figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
Il decreto identifica, inoltre, i compiti del Mobility manager aziendale. Egli deve:
– redigere entro il 31 dicembre di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 23 novembre 2021), il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) e lo deve comunicare al Comune di localizzazione dell’unità locale entro i successivi 15 giorni. Tale piano costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente e deve essere orientato a promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all’uso del veicolo personale a motore;
– attuare i contenuti del PSCL
– curare i rapporti con il Mobility manager di area nominato dai singoli Comuni
– attivare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, anche di concerto con il Mobility manager di area.
Il decreto prevede che l’obbligo di nomina del Mobility manager aziendale spetti alle aziende con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
Ai fini della verifica della soglia dei 100 dipendenti per ogni singola unità locale, il decreto inoltre stabilisce che si considerano come dipendenti, oltre a quelli assunti dall’azienda, anche i lavoratori che, seppur dipendenti di altre imprese o enti, operano stabilmente o con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
Il Mobility manager aziendale deve essere in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
di Marco Guerrina
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