Confermata la scadenza del 31 dicembre 2016 per l’installazione dei contabilizzatori.
Aspettando che gli Edifici ad Energia Zero diventino realtà, anche fortemente incentivata dalla direttiva europea 201/31/ UE, dobbiamo trovare formule sempre più energeticamente efficienti per costruire, ristrutturare, gestire i nostri edifici, siano esse le nostre scuole, palestre, ospedali , uffici o qualsiasi altro luogo dove viviamo e lavoriamo.
Il 13 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento correttivo del D.Lgs 102/2014 con cui il nostro Governo aveva recepito la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 27/2012) confermando la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: 31 dicembre 2016.
Cosa dice la norma? All’art 9, comma 5, lettera a),d):
[..] qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio [..]
Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, […] l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200″. (art 9, comma 5, lettera a), d), D.Lgs 102/2014 e s.m.i.) |
[…] il proprietario dell’unita’ immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore […] e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unita’ immobiliare. (art. 16 D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.) |
La norma 10200 stabilisce i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria e si applica agli edifici dotati di impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale/estiva ed ACS.
La procedura di ripartizione delle spese di basa quindi non più sui millesimi di proprietà ma sui consumi effettivi dati dal prelievo volontario, dall’energia utile e dal rendimento del generatore.
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