Il sistema 231 diventerà obbligatorio?
La non obbligatorietà del MOG e dell’ODV sta forse per essere superata.
Il d.d.l. 726 della XVIII legislatura vuole modificare l’art. 1 d.lgs. 231/01, introducendo il co. 3bis, per obbligare alcune imprese a dotarsi di adeguato Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOG) e a nominare l’Organismo di Vigilanza (ODV).
L’obbligo riguarderà:
– le società a responsabilità limitata,
– le società per azioni,
– le società in accomandita per azioni,
– le società cooperative,
– le società consortili che, anche solo in uno degli ultimi tre esercizi, abbiano riportato un attivo non inferiore a € 4.400.000,00 o ricavi non inferiori a € 8.800.000,00.
Il disegno di legge intende obbligare le imprese anche a depositare presso la CCIAA di appartenenza la delibera di approvazione del Modello e di nomina del ODV, entro dieci giorni dalla loro adozione.
Tali obblighi non saranno privi di conseguenze:
Il decreto prevede di introdurre due differenti sanzioni pecuniarie:
1. sanzione di € 200.000,00 all’anno per le imprese che non ottemperano all’obbligo di deposito presso la CCIAA di appartenenza della delibera di adozione del MOG e di nomina dell’ODV;
2. sanzione di € 50.000,00 in caso di deposito tardivo della delibera di approvazione del MOG e di nomina dell’ODV alla CCIAA.
Al fine di consentire alle imprese l’adeguamento ai futuri nuovi obblighi, le sanzioni possano applicarsi solo a decorrere dal 30 ottobre 2019.
Il d.d.l. in questione vuole sensibilizzare le imprese al principio di massima prevenzione possibile dalla commissione di reati nei quali le stesse possono incorrere.
Le organizzazioni devono:
– conoscere i propri rischi,
– costruire dei sistemi di controllo interno,
– valutarne nel tempo l’idoneità e l’attuazione
– formare le proprie persone anche in un’ottica di crescita sostenibile e di incremento della cultura della legalità.
Ecco che il MOG sta diventando un documento, espressione di un preciso ed efficace assetto organizzativo, sempre più importante, unico strumento per permettere all’impresa di dimostrare di essersi impegnata per la prevenzione dei reati “a rischio”.
Giova comunque sempre ricordare che il sistema 231 non è tanto caratterizzato da un intento repressivo, volto ad una duplicazione o un aumento dei destinatari delle sanzioni, ma da una responsabilizzazione dell’ente affinché lo stesso si impegni per prevenire reati della specie di quello che si è verificato o che potrebbe in astratto verificarsi.