I modelli 231 e le interazioni con i modelli per la tutela della sicurezza sul lavoro
Una riflessione sul rapporto tra i modelli ex D.lgs. 231/01 e i modelli ex art. 30 D.lgs. 81/2008
Il dettato normativo del D.lgs. 231/01 definisce con precisione le responsabilità dell’ente in caso di reato commesso da un soggetto con cui ha un rapporto funzionale e specifica anche i presupposti che devono sussistere affinché l’ente non risponda di tale reato.
Tuttavia è prassi comune, ai fini della specifica prevenzione dei reati legati alla sicurezza e salute sul lavoro, guardare alla normative di dettaglio in materia. Infatti, quando la legge n. 123/2007 ha introdotto i reati connessi all’igiene e sicurezza sul lavoro tra gli addetti si è subito pensato ai sistemi di gestione della sicurezza come strumento per adempiere a quanto richiesto dal “nuovo” disposto normativo.
L’art. 30 d.lgs. n. 81/2008 ha quasi immediatamente dato conferma di questa percezione indicando la BS OHSAS 18001:2007 e le linee-guida UNI-INAIL come modelli che si presumono conformi ai requisiti richiesti dal D.lgs. n. 231/2001 per “rivendicare”, in occasione di un infortunio grave, “l’efficacia esimente”, cioè la non punibilità dell’ente in questione.
I punti di connessione
Nel merito delle connessioni tra gli SGSL e il “MOG” richiesto dal D.lgs. 231/2001 è opportuno fare subito un’importante riflessione su un aspetto basilare: i sistemi di gestione della sicurezza nascono per prevenire infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro, mentre i modelli organizzativi previsti dal D.lgs. 231/2001 per prevenire un reato.
Gli SGSL vengono incontro al dettato e alle previsioni del D.lgs. 231/01 disciplinando il rispetto della conformità normativa e diversi strumenti organizzativi volti a garantire l’aggiornamento e l’applicazione della normativa cogente. Già nel sottoscrivere la politica di un SGSL, la direzione aziendale si impegna fortemente al pieno rispetto delle leggi di igiene sicurezza sul lavoro.
I reati relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
L’inserimento dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro tra quelli soggetti alla responsabilità amministrativa delle imprese avviene inizialmente con la legge n. 123/2007 ma è con il D.Lgs. 81/2008 che tale elemento entra a far parte a pieno titolo nella legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tale riguardo è interessante rilevare come la definizione di “modello organizzativo e gestionale” di cui all’art. 2 del D.lgs. 81/2008 sia una definizione che, ovviamente, riguardi i “MOG” implementati per prevenire i reati relativi alla salute e sicurezza, e nel richiamare l’art. 6 D.Lgs. 231/2001, fuga ogni dubbio possibile sulla necessità che tali MOG rispondano ai requisiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 stesso.
I modelli organizzativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono disciplinati dall’art. 30 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che, già nell’incipit, annuncia inequivocabilmente la necessità di una sua interpretazione sistematica con il D.lgs. 231 del 2001 ed in particolare con gli artt. 6 e 7, che costituiscono il paradigma generale per l’implementazione di qualsiasi modello.
Il rapporto tra i modelli
In realtà, il rapporto tra i due modelli è di identità e di continenza.
- Di identità, in quanto sotto il profilo funzionale, entrambi sono deputati a controllare una particolare categoria di rischio giuridico, ossia il rischio reato.
- Di continenza, poiché l’uno può ben inserirsi nell’altro, configurandosi come un suo capitolo, di parte speciale, dedicato alla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
In concreto il fatto che l’azienda già disponga di un modello ex art. 30 D.lgs. 81/2008 costituisce una base valida ed efficace nella predisposizione del più complesso modello 231 e ne agevola l’implementazione; allo stesso modo, nell’attuazione dei modelli 231 le aziende che risultino particolarmente esposte al rischio infortuni, possono prevedere procedure di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in linea con l’articolo 30 del D.lgs. 81/2008 potendo così garantire una maggiore efficacia esimente del modello 231 nonchè favorire una più efficace “tenuta” processuale.
di Marco Blengio