Formaldeide: cos'è, dove si trova e quali sono i rischi per la salute dei lavoratori?
Come indicato nel Decreto n.11665 del 15/11/2016 di Regione Lombardia la formaldeide, detta anche aldeide formica, è la più semplice delle aldeidi (formula chimica è CH2O) ed è presente come prodotto naturale in numerosi sistemi viventi e nell’ambiente.
Dove si trova?
Si rinviene naturalmente nei cibi, nella frutta e come metabolita endogeno nei mammiferi, prodotto dal metabolismo ossidativo.
In aggiunta a queste fonti naturali, essa deriva da processi di combustione, per esempio con l’emissione veicolare, impianti di produzione di energia da combustione e/o termovalorizzazione, fiamme libere e fumo di tabacco ecc.
Molecole di formaldeide possono essere liberate durante la cottura dei cibi o durante l’uso di disinfettanti.
REGOLAMENTO REACH per le sostanze chimiche
Il Regolamento REACH, CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e, con una modifica del 2014, esso precisa la formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena – categoria 1B.
Tale classificazione comporta la necessità di considerare il rischio cancerogeno ai fini della gestione della salute e sicurezza e dunque l’applicabilità del D.Lgs 81/08, per la protezione dei lavoratori a contatto con tale sostanza.
La sicurezza sul lavoro
In tutte le attività lavorative nelle quali la formaldeide è presente si considerano gli operatori a potenziale rischio di esposizione ed è indispensabile procedere ad una misura utilizzando tecniche e modalità di campionamento ed analisi in conformità alle Norme UNI EN 689/97 e UNI EN 482/98.
Si rende pertanto necessario in tutti i casi:
– verificare la possibilità di eliminazione alla fonte della sostanza (prevenzione primaria);
– attuare tutte le iniziative possibili tecniche ed organizzative o procedurali volte a ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti e a contenere al minimo livello possibile la durata e l’intensità dell’esposizione ambientale ed occupazionale a formaldeide.
In particolare si raccomanda sempre di applicare il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
I settori maggiormente a rischio
Il legno: la formaldeide trova applicazione nella produzione di resine ureiche impiegate per la preparazione di vernici ureiche, di adesivi e di carte impregnate per la nobilitazione. L’utilizzo principale di queste resine si ha comunque nella produzione di pannelli di qualsiasi tipologia (particelle “cosiddetti truciolari”, pannelli di fibre a media densità “MDF”, compensati, etc.).
Tale successo trova tuttavia nell’emissione di formaldeide un problema con il quale il settore è chiamato da vari anni a doversi confrontare. Per effetto di fenomeni chimici di idrolisi la formaldeide viene, infatti, continuamente liberata dalla stessa resina ureica di cui è costituito il pannello e quindi emessa in ambiente.
Altri rischi per la salute possono provenire dalle attività del settore metalmeccanico, principalmente in relazione all’utilizzo di oli lubrificanti/lubrorefrigeranti e oli solubili in acqua per la lavorazione meccanica: tali oli miscelati all’acqua possono contenere componenti rischiosi per la salute degli operatori, tra cui biocidi che rilasciano formaldeide.
Il monitoraggio dei valori
Il livello di formaldeide va dunque monitorato con costanti valutazioni dell’esposizione coordinate dal RSPP per conto del Datore di Lavoro e mantenuto al di sotto dei valori imposti:
1. Concentrazione di formaldeide aero-dispersa compresa tra 0,1 mg/m3 e 0,184 mg/m3: l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 32 settimane;
2. Concentrazione di formaldeide aero-dispersa compresa tra 0,184 mg/m3 e 0,369 mg/m3: l’intervallo temporale per il monitoraggio dell’esposizione è pari a 16 settimane;
A concentrazione di formaldeide aero-dispersa > 0,369 mg/m3 si considerano i lavoratori esposti secondo il Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08.
Il registro di esposizione
Nel momento in cui il lavoratore risulti esposto a concentrazioni superiori al valore d’azione in occasione di almeno due consecutive valutazioni il Medico Competente, prende in considerazione di proporre al Datore di Lavoro l’istituzione del Registro di esposizione (come previsto dall’art. 243 del D.Lgs. 81/08).
La proposta di istituzione di tale Registro diviene ovviamente doverosa al superamento del valore limite costituendo una violazione del Decreto 81/08 per il superamento del valore OEL ritenuto in ogni caso valido e protettivo per tutti gli altri effetti considerati!