Vi segnaliamo un interessante documento pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento.
Si tratta di una panoramica relativa alla sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle evidenze relative alla trasmissione dell’infezione, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione dei locali. Le indicazioni considerano anche l’impatto ambientale e i rischi per la salute umana connessi al loro utilizzo.
I nuovi requisiti per la riapertura, qui l’articolo completo
L’art. 2 nel nuovo documento prescrive e ribadisce il binomio produttività e prevenzione del contagio: su tutto il territorio nazionale, infatti, le attività produttive sono libere di svolgersi ma nel rispetto dei protocolli di settore.
La singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale e pertanto è sempre necessario verificare l’aderenza delle proprie misure precauzionali e dei protocolli anche alle prescrizioni della regione ove è ubicata l’attività.
Come procedere con la ripresa delle attività in FASE 2 con il DPCM 26.04.2020, qui l’articolo completo.
Il DPCM 26.04.2020 non richiede più un generico rispetto dei protocolli anti-contagio ma disciplina espressamente l’attuazione degli stessi pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 2 comma 6°, ultimo paragrafo).
Tutte le attività attualmente sospese e che riprendano la propria operatività dal 4 maggio hanno il diritto di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura al fine di garantire l’attuazione dei protocolli.
Le comunicazioni alla prefettura perdono quel ruolo centrale che avevano fino al precedente DPCM: non sono necessarie per le eventuali attività di consulenza nell’attuazione dei protocolli anti-contagio poiché tali attività possono rientrare tra quelle propedeutiche alla riapertura.
Resta l’obbligo di comunicazione al prefetto per le sole attività che restano ancora sospese per svolgere attività di vigilanza, manutenzione, sanificazione, gestione contabilità e magazzino.
Con la FASE 2 fissata per il 4 maggio è fondamentale studiare un piano di safety che permetta una riapertura in sicurezza e conformità normativa.
Per aiutare le imprese abbiamo sviluppato il servizio COVID-19: Safety Plan: una consulenza tecnico legale volta a fare chiarezza sulle corrette misure e procedure inserite nella normativa emergenziale e supportarvi con per l’implementazione delle stesse nella vostra singola realtà.
SCARICA QUI la presentazione completa del servizio.
Quali sono le maggiori variazioni delle attività lavorative e la sicurezza sul lavoro post DPCM 10.04.2020? Qui l’articolo completo.
Le nuove aziende considerate essenziali all’art. 2 del nuovo DPCM NON devono comunicare nulla alla Prefettura e possono riprendere in automatico la loro produzione.
Per tutte le aziende già autorizzate previa comunicazione alla prefettura e con situazione immutata (sempre a servizio della filiera essenziale, con ordini ancora da evadere, e non sono state ricomprese nei nuovi codici Ateco) non è necessario un nuovo invio della comunicazione.
Solo nel caso di attività considerate non essenziali, che possono avviare la loro produzione post DPCM 10.04.2020, allora si dovrà procedere a comunicare alla Prefettura l’avvio della produzione ai sensi dell’art. 2 comma 3 o seguenti del nuovo decreto.
Si, si potranno portare a termine gli interventi di manutenzione periodica garantendo la massima sicurezza dei lavoratori nel rispetto, oltre che di quanto previsto dal Protocollo di regolamentazione per le misure di contrasto al Covid-19 sui luoghi di lavoro, anche del D.lgs. 81/08.
Gli ultimi aggiornamenti obbligano all’utilizzo della mascherina per l’accesso a tutti i luoghi frequentati da altri soggetti. E’ importante però conoscere quali utilizzare in ogni situazione: qui l’articolo completo.
Le mascherine da considerarsi Dispositivi di Protezione Individuale per il Covid 19 sono solo le FFP2 e FFP3, di uso strettamente necessario in ambito medico.
FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva
FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI perché a contatto con potenzialmente contagiati.
FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori, devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro.
FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE.
MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA: tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A LAVORARE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione.
Di seguito forniamo alcuni chiarimenti in merito alla prosecuzione delle attività lavorative per le aziende non rientranti nella Tabella all’Allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 22 marzo 2020.
Qui l’articolo completo riguardo la Comunicazione alla Prefettura.
Le aziende possono rimanere aperte qualora rientrino tra le prescrizioni di cui alla lettera d) e seguenti del DPCM.
Nel farlo però dovranno inviare una comunicazione alla Prefettura affermando il loro collegamento alla filiera dei servizi essenziali e potranno proseguire l’attività fino a risposta, anche di provvedimento negativo del Prefetto.
Lasciamo QUI i modelli di comunicazione basati sulla nota della Prefettura di Alessandria:
Modello di Comunicazione lettera d_DPCM_22.03.2020
Modello di Comunicazione lettera g_DPCM_22.03.2020
Modello di Comunicazione lettera h_DPCM_22.03.2020
L’impresa che svolge l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo nella comunicazione al Prefetto deve indicare le ragioni per le quali l’interruzione dell’attività comporterebbe un grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti.
L’impresa “funzionale” dovrà indicare tutte le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A tal fine, si suggerisce un approccio puntuale e di indicare tutti i clienti, anche stranieri, operanti nei settori indicati in Tabella, che eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico- chirurgici o prodotti agricoli e alimentari.
Una volta inviata la comunicazione l’attività può proseguire fino all’adozione degli eventuali provvedimenti di sospensione dettati dal Prefetto.
Come da precisazione rese da Confindustria, e in conformità con quella che è la più logica e chiara interpretazione delle previsioni legislative, forniamo alcuni chiarimenti in merito alla prosecuzione delle attività lavorative, così come descritto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 22 marzo 2020.
Non è necessario che tutti i codici ATECO dell’azienda siano inclusi nella Tabella; tuttavia, l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO presente.
Inoltre se l’attività autorizzata deriva da un codice secondario, per questa non serve la comunicazione al Prefetto.
Per attività “funzionali” si intendono le attività (anche di sub-fornitura) che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività. Esse possono proseguire se collegate ad attività inserite in Tabella.
Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività essenziali, riteniamo che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri (è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Tabella, eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità).
Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità lavoro agile. Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è ragionevole dunque che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili, sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate.
E’ possibile consentire l’accesso ai locali dell’impresa, le cui attività sono sospese, a “soggetti terzi” che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione.
Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività il 23 marzo possono spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall’impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall’impresa prima di tale data.
Il Punto 4 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" pubblicato il 14 marzo 2020 è riservato alle operazioni di pulizia e sanificazione.
In questo articolo abbiamo esaminato nel dettaglio i diversi aspetti operativi.
Riportiamo qui i primi due punti del protocollo che rispondono alla domanda:
La sanificazione e la pulizia sono due attività differenti.
La sanificazione è un intervento mirato a riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili e ottimali in base alla destinazione d’uso dell’ambiente interessato. La sanificazione deve essere eseguita dopo l’azione di pulizia eliminando alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici idonei.
Le sostanze considerate chimicamente efficaci per la sanificazione sono alcol etilico (etanolo) e ipoclorito di sodio (cioè la comune candeggina: attenzione alla percentuale indicata in etichetta ed alla eventuale diluizione in acqua) come già precisato nella circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute.
La periodicità delle operazioni di sanificazione delle superfici, attualmente non regolamentata puntualmente, dovrebbe essere individuata in ragione della tipologia dell’attività svolta nei luoghi di lavoro, in funzione della frequenza di potenziale contatto in base alla funzione/utilizzo delle superfici, del numero di lavoratori in grado di entrare in contatto con tali superfici.
Punto 3 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" pubblicato il 14 marzo 2020.
In questo articolo abbiamo esaminato nel dettaglio i diversi aspetti operativi.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
L’orientamento è quello di provvedere all’installazione di servizi igienici mobili dedicati.
Non è possibile derogare a quanto stabilito dall’allegato IV del D.Lgs.81/08 al punto 1.13. Servizi igienico assistenziali: in caso di indisponibilità non è possibile far accedere in stabilimento tali figure.
Punto 10 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" pubblicato il 14 marzo 2020.
In questo articolo abbiamo esaminato nel dettaglio i diversi aspetti operativi.
Il protocollo chiarisce che sono sospese e annullate tutte le attività di formazione in aula, anche obbligatoria e che, il mancato completamento dell’aggiornamento delle formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e, quindi, per cause di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
Punto 11 del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" pubblicato il 14 marzo 2020.
In questo articolo abbiamo esaminato nel dettaglio i diversi aspetti operativi.
“Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, e a quello degli altri presenti dai locali. L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute."
Si, l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente sul luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
E’ raccomandabile organizzare un piano di turnazione (formalizzato) dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
La mancata previsione da parte delle imprese di adeguate procedure in linea con le prescrizioni stabilite dai numerosi atti governativi e legislativi, che si stanno susseguendo, potrebbe essere valutata come una manifesta scelta aziendale di “sacrificare” la tutela dei lavoratori a vantaggio della produttività e potrebbe condurre ad un’imputazione ai sensi dell’art. 25 septies D.lgs. 231/01.
Il profitto è obiettivo lecito e naturale a cui tende ogni impresa ma, ora più che mai, deve essere adeguatamente bilanciato con un efficace rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori.
Come approfondito in questo articolo il Garante della Privacy ha precisato che “il compito di raccolta sistematica e generalizzata di informazioni rientranti nella sfera extra lavorativa deve essere attribuito agli operatori sanitari e ad eventuali altre figure appositamente individuate dalla protezione civile". I datori di lavoro devono dunque astenersi da compiere tale raccolta di dati.
Questa però vale come regola generale.
Nel caso di emergenza conclamata, come un caso effettivo di lavoratore effetto da Covid-19, viene meno la regola generale e il diritto alla salute del lavoratore (e di tutti i colleghi) prevale sul diritto alla privacy obbligando il datore di lavoro alla collaborazione repentina con l’Autorità Sanitaria.
Documenti:
Ordinanza Piemonte – 18.05.2020
Ordinanza Lombardia – 17.05.2020
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – 10 aprile 2020
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri – 22 marzo 2020
Elenco settori essenziali attivi – 22 marzo 2020
Decreto del presidente della Giunta Regione Piemonte – 21 marzo 2020
Le FAQ sopra elencate si basano su richieste specifiche di nostri clienti e utenti.
Contattaci o segnalaci ulteriori quesiti in tema sicurezza sul lavoro durante l’emergenza sanitaria Coronavirus, ne pubblicheremo la risposta tra le nostre FAQ quanto prima.