DPCM 17.5.2020 - Le novità del nuovo Decreto
Attività produttive. Spariscono i codici Ateco e ogni distinzione, ora il metro di giudizio per l’apertura è uno solo e comune a tutti: il rispetto dei contenuti dei protocolli condivisi di settore.
Un’unica regola per la riapertura
Il nuovo DPCM 17.5.2020 prevede ora una regola comune a tutte le attività produttive (industriali e commerciali). L’art. 2 nel nuovo documento prescrive e ribadisce il binomio produttività e prevenzione del contagio: su tutto il territorio nazionale, infatti, le attività produttive sono libere di svolgersi ma nel rispetto dei protocolli di settore, sulla corretta esecuzione delle misure e sul loro rispetto permane il monitoraggio del prefetto territorialmente competente con l’ausilio delle forze di polizia e gli organi ispettivi specialisti del settore. (art.2 e 10 DPCM 17.5.2020).
Esattamente come nel precedente DPCM i protocolli condivisi per il contenimento del contagio risultano sempre ricompresi tra gli allegati al DPCM (allegati 12, 13, 14, 15).
In linea con i protocolli condivisi di settore che abbiamo già conosciuto nei precedenti DPCM e ripresi anche dall’ultimo decreto, è stato allegato al DPCM 17.5.2020 anche un documento relativo alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive che possono ripartire a date scaglionate dal 18 maggio (struttura ricettive, piscine, palestre, ristorazione, uffici aperti al pubblico). L’elenco completo delle attività e le schede tecniche contenti le linee guida per ogni attività sono ricomprese nell’allegato 17 al DPCM 17.5.2020.
L’attuale dinamismo legislativo
Nel DPCM viene ribadito come tutti i protocolli di settore, elaborati dal Governo sulla base delle raccomandazioni del CTS, sono fondate su quelle che sono le attuali conoscenze epidemiologiche e scientifiche e, per tale ragione, sono e saranno passabili di modifiche e aggiornamenti in base alle evoluzioni del quadro epidemiologico e delle conoscenze. Permane, pertanto, la raccomandazione di rispetto e applicazione dei protocolli, cosi come quella del costante aggiornamento delle misure poiché, mai forse come nella attuale forma di dinamismo legislativo, l’aggiornamento della documentazione di riferimento è di pari importanza all’adozione della stessa.
In definitiva, pur a fronte di una normativa emergenziale che evolve ancora, il fulcro dei doveri e delle responsabilità per le imprese e per i loro lavoratori rimane inalterato. L’adozione e il rispetto dei protocolli e delle misure anti-contagio, pertanto, rappresenta e si traduce in garanzia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori essenziale ad evitare di esporre al rischio di responsabilità e conseguenze legali sia i soggetti apicali e responsabili dell’azienda quanto l’azienda stessa.
Le misure regionali
Si precisa, infine, che con riferimento alle attività economiche, produttive e sociali, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale e pertanto è sempre necessario verificare l’aderenza delle proprie misure precauzionali e dei protocolli anche alle prescrizioni della regione ove è ubicata l’attività.
Di seguito le ordinanze regionali di Piemonte e Lombardia:
di Marco Blengio
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