Decreto Rilancio - Focus sull'ecobonus
L’analisi della prima bozza di decreto
In attesa che il testo definitivo del Decreto Rilancio sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale andiamo ad analizzare i principali cambiamenti che l’art 128 e successivi portano nel campo delle detrazioni fiscali in capo all’ECOBONUS.
Ma vediamo cosa dice l’art 128 che parla di “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
I beneficiari
Come prima cosa analizziamo il comma 10 ed 11 che ci indica chi può beneficiare del superbonus 110%:
tutti i condomini e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Quindi ad oggi sono fuori dal superbonus edifici o unità immobiliari legati alla propria attività o seconde case.
Gli interventi
Tutte le spese documentate dal 1° luglio 2020 a fino al 31 dicembre 2021, hanno diritto a una detrazione fiscale pari al 110% dell’importo da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
A) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali
Note e requisiti:
- che interessino una superficie superiore al 25% delle superficie disperdente lorda dell’edificio;
- per un massimale calcolato sulla base di 60.000 € per il numero delle unità immobiliari;
- i materiali devono rispettare i CAM (Criteri Ambientali Minimi);
B) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di riscaldamento, raffrescamento o per la creazione di acqua calda
Note e requisiti:
- sistemi con classe di efficienza pari almeno alla classe A;
- per un massimale calcolato sulla base di 30.000 € per il numero delle unità immobiliari;
- sono compresi anche gli impianti in pompa di calore anche abbinati a sistemi fotovoltaici, impianti ibridi o geotermici, microcogeneratori.
C) Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di riscaldamento, raffrescamento o per la creazione di acqua calda
Note e requisiti:
- per un massimale di 30.000 €.
Tutti gli incentivi di cui sopra:
- l’aliquota del 110% di applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno di uno degli interventi di cui ai punti a), b) o c).
- sono validi solo se gli interventi rispettano il Decreto Requisiti Minimi, che fissa i parametri minimi di efficienza;
- devono portare ad un miglioramento di almeno due classi energetiche
D) Anche per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici, edifici di proprietà pubblica, edifici adibiti ad uso pubblico, edifici di nuova costruzione, sempre per lo stesso periodo, spetta una detrazione nella misura del 110%.
Note e requisiti:
- l’ammontare delle spese non deve superare i 48.000 €
- il limite di spesa è fissato per € 2.400 per ogni kW di potenza installata
- in caso di interventi di “interventi di ristrutturazione edilizia ”, interventi di nuova costruzione” e “interventi di ristrutturazione urbanistica” il predetto limite è fissato a 1.600 € per kW di potenza.
- La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo.
- La detrazioni sono tutte subordinate al fatto che l’energia non autoconsumata sia ceduta al GSE.
E) Anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici è prevista una detrazione pari al 110% sempre che l’installazione sia eseguita congiuntamente con uno degli interventi di cui ai punti a), b) o c).
di Gianluca Gualco
Aggiornato il 15.05.2020