Breve guida al 2020 nelle novità legislative ambientali
Il 2020 non è solo l’anno del Covid ma anche un anno di grandi novità legislative, se non di rivoluzioni legislative, almeno nelle promesse, in tema ambientale e soprattutto energetico.
Citando solo quelle nazionali con un impatto immediato sulla gestione ambientale delle aziende ricordiamo:
- L 28 febbraio 2020, n. 8 (legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 milleproroghe 2020). Ha consentito di poter usufruire dell’Ecobonus per l’acquisto di veicoli nuovi con bassi livelli di emissioni di CO2 e prorogato limitatamente all’anno 2020 gli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, nonché consentito di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili.
- L 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del Decreto Cura Italia). Ha previsto l’aumento dei limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio e un limite temporale di diciotto mesi (art. 113-bis). Ha prorogato la validità delle autorizzazioni ambientali in scadenza (art. 103) e il rinvio delle scadenze degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, tra cui il MUD, al 30 giugno 2020 (art. 113).
- DL 19 maggio 2020, n.34 (DL rilancio). Al Titolo VI ha previsto incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art.119) e il rinviato al 1° gennaio 2021 la plastic tax.
- L 17 luglio 2020, n. 77 conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio). All’Art. 229-bis ha previsto l’emanazione di Linee Guida da parte del Ministero dell’Ambiente sulle misure da applicare per la gestione dei rifiuti Covid (mascherine e guanti monouso).
- D Lgs 30 luglio 2020, n. 102 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi e riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera).
Intervenuto in particolare sulle definizioni Art. 1 tra cui quella nuova di “emissioni odorigene” e sulla durata delle Autorizzazioni in Via Generale Art. 4 comma 4: “La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il D.lgs 116 /2020 – la nuova gestione dei rifiuti
In ultimo, almeno fino ad ora, si segnala quella che dovrebbe diventare una rivoluzione nel campo della gestione dei rifiuti applicando la regola virtuosa della semplificazione burocratica e della Life Cycle Perspective, ovvero il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116, entrato (in parte) in vigore il 26 settembre 2020. Vero è che l’applicazione di alcune disposizioni è rimandata all’emanazione dei decreti attuativi e quindi si tratta più di un annuncio di rivoluzione ma le novità riguardano molti punti tra cui:
- – RESPONSABILITA’ ESTESA DEL PRODUTTORE. I produttori dovranno iscriversi al “Registro nazionale dei produttori”, che verrà istituito, e versare un contributo che copra i costi della raccolta differenziata dei loro beni una volta che saranno diventati rifiuti e trasmettere al Registro i dati relativi all’immesso sul mercato nazionale.
- – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI: vengono modificate e introdotte nuove definizioni per rifiuti urbani e imballaggi compositi. Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto. Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020 che hanno valenza d’indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori, pertanto, come ribadito dalla norma, tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero dell’Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
- – SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: verrà istituito il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" (ex SISTRI), gestito con il supporto tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- – RESPONSABILITA’ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI: viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale).
Per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
- – REGISTRO DI CARICO E SCARICO: sono inseriti nuovi obblighi di tenuta, tempistiche di registrazione (esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti) e modalità alternative alla tenuta del registro per le attività di manutenzione.
- – TEMPISTICHE DI TENUTA DEI REGISTRI E DEI FIR: i tempi di conservazione dei registri e dei FIR scendono da 5 a 3 anni.
- – TRASPORTO DEI RIFIUTI: la trasmissione della IV copia del FIR può essere sostituita dall’invio mediante PEC se il trasportatore assicura la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
Nelle spedizioni transfrontaliere il formulario è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194 anche sulla tratta percorsa su territorio nazionale.
Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio per scaricare format identificati da un numero univoco.
- – RESPONSABILITA’ NELLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO: ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel FIR dal produttore.
- Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede – in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale. Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
- – TRASPORTO INTERMODALE: il deposito di rifiuti nell’ambito di attività intermodale non deve superare il termine finale di 30 giorni.
di Cinzia Repetto