Autoconsumo collettivo e comunità energetiche
In vista degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di incremento dell’efficienza energetica previsti per il 2030, stanno nascendo sempre più iniziative che permettono di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
Tra queste, è in crescita la tendenza di unione dei cittadini di tutto il mondo in gruppi di prosumer per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e sostenibile.
Il termine prosumer è utilizzato per riferirsi all’utente che non si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte, mentre la rimanente quota di energia può essere immessa in rete, accumulata in un apposito sistema oppure scambiata con i consumatori fisicamente vicini.
Le configurazioni innovative di unione di prosumer sono due: Gruppi di Autoconsumatori (o Autoconsumo collettivo) e Comunità energetiche.
Il quadro di riferimento europeo e italiano
Nel 2019 l’Unione Europea ha concluso l’approvazione di un pacchetto legislativo Clean Energy for All Europeans, composto da otto direttive tra cui:
– la direttiva sulle energie rinnovabili (RED II)
– la direttiva sul mercato elettrico (IEM)
in cui vengono riconosciuti e promossi i concetti di Autoconsumo Collettivo e di Comunità Energetiche.
Ad oggi, la regolamentazione italiana in materia di Autoconsumo Collettivo e Comunità Energetiche consiste nell’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42-bis), e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.
Requisiti
– Impianti singoli di potenza non superiore a 200 kW;
– Impianti entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni successivi al recepimento della direttiva RED II;
– Comunità energetiche: azionisti/membri sotto la stessa cabina MT/BT;
– Autoconsumo collettivo: autoconsumatori nello stesso edificio o condominio.
Contributi spettanti
Per il calcolo dei corrispettivi economici spettanti, viene introdotto il concetto di Energia Elettrica Condivisa, pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica prodotta ed effettivamente immessa in rete dagli impianti della comunità e la somma dell’energia elettrica prelevata dall’insieme dei membri associati.
I corrispettivi economici sono riconosciuti per la durata di 20 anni e si distinguono in due tipologie:
– Valorizzazione dell’energia condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (CORRISPETTIVO UNITARIO DEFINITO DA ARERA);
– Incentivazione dell’energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto (TARIFFA PREMIO DEFINITO DA MiSE).
L’energia elettrica immessa in rete rimane della disponibilità del referente della configurazione che ha la facoltà di richiedere al GSE il ritiro dedicato dell’energia elettrica.
Cumulabilità
I corrispettivi economici spettanti alle configurazioni ammesse sono alternativi:
- – agli incentivi di cui al DM 4 luglio 2019 (c.d. DM FER1)
- – al meccanismo dello Scambio sul Posto
La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:
- – alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione Superbonus 110%;
- – alla quota di potenza d’obbligo Po (previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs. 28/2011);
- – agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole.
- È invece prevista la possibilità di cumulo con le detrazioni fiscali al 50%.
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di Pietro Ambroggi
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