La responsabilità dell’impresa per il reato commesso dal soggetto o sottoposto nel suo interesse viene accertata dal giudice penale, nello stesso procedimento che vede indagata la persona fisica materiale autrice del reato (spesso il datore di lavoro, l’RSPP ecc.).
Nel processo penale è certamente possibile per la vittima (es. il lavoratore che ha subito un infortunio o i suoi eredi) costituirsi parte civile e chiedere i danni all’imputato.
È chiaro che per la vittima sarebbe molto più conveniente costituirsi parte civile nei confronti non solo dell’imputato ma dell’impresa incolpata ai sensi del d.lgs. 231/01.
Tuttavia, il d.lgs. 231/01 non contempla espressamente la possibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente. Inoltre tradizionalmente la Cassazione ha negato tale possibilità.
Secondo il ragionamento della Corte se il d.lgs. 231/01 non la prevede espressamente non si può introdurla in via interpretativa anche perché la vittima danneggiata verrebbe risarcita direttamente dall’imputato (colui che ha commesso materialmente il reato) o dalla società chiamata come responsabile civile dell’imputato.
Si è sempre negato che la vittima possa lamentare un danno diverso e ulteriore nei confronti dell’impresa incolpata rispetto a quello che può far valere nei confronti dell’imputato.
Un caso recente
Di recente, però, con sentenza del 7 maggio 2019, il Tribunale di Trani ha avuto il coraggio di spingersi oltre e ha ammesso la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente incolpato.
Secondo il Tribunale, la vittima può chiedere il risarcimento del danno sia nei confronti della persona fisica imputata per il reato commesso sia nei confronti dell’impresa incolpata per l’illecito derivante dalla colpa in organizzazione, in cui è in corsa per non essere dotata di adeguato Modello Organizzativo.
Le argomentazioni del Tribunale di Trani sono molteplici:
– la responsabilità dell’impresa discendente dal sistema 231 è autonoma rispetto a quella della persona fisica;
– in numerosi articoli del d.lgs. 231/01 si fa riferimento alla possibilità per l’ente di risarcire il danno (per beneficiare di riduzioni di sanzioni pecuniarie, o dell’esclusione di sanzioni interdittive ecc.);
– gli artt. 34 e 35 d.lgs. 231/01 rimandano al codice di procedura penale, tacendo sulla possibilità di costituirsi parte civile nei confronti dell’ente, deve ritenersi che la stessa sia ammessa stante la generale disposizione dell’art. 74 c.p.p.;
– laddove il d.lgs. 231/01 ha voluto derogare al codice di procedura penale lo ha fatto espressamente per tanto ciò che non è disciplinato è integrato dal codice di rito.
In conclusione
Indubbiamente la sentenza di Trani lascia alcune perplessità perché non affronta alcuni problemi di coordinamento sistematico tra l’assetto del d.lgs. 231/01 e le norme generali del codice di procedura penale e del codice penale, tuttavia è certo una prima apertura.
Se dovesse essere confermato questo orientamento, le conseguenze per l’impresa priva di adeguato Modello Organizzativo sarebbero ancora maggiori poiché oltre alle sanzioni verrebbe esposta all’obbligo di risarcimento del danno derivante dall’illecito.